Iscrizione e Requisiti di Ammissione

Art. 5 Requisiti di accesso alla LM70

  1. Il Corso di Studio Magistrale in Scienze e Tecnologie Alimentari è istituito senza limitazioni di accesso che non siano quelle stabilite dalla legge e da questo ordinamento. Per essere ammessi al Corso di Studio occorre essere in possesso della laurea o di un diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto equipollente.
  2. L’ammissione al Corso di Studio Magistrale richiede il possesso di requisiti curriculari minimi e di un’adeguata preparazione personale.
  3. I requisiti curriculari minimi richiesti per l’ammissione sono quelli propri dei laureati della classe L-26 e della classe 20 per i soli laureati in Tecnologie Alimentari.
  4. I laureati in altre classi di laurea possono accedere alla laurea magistrale dopo verifica dell'adeguatezza della preparazione personale da parte del Consiglio di Corso di Studio. La verifica si svolgerà mediante l'analisi del percorso didattico documentato dal laureato valutando la congruenza dei crediti formativi universitari acquisiti per singolo Settore Scientifico Disciplinare (SSD). Vengono considerati i SSD delle attività di base e caratterizzanti, previsti dal Regolamento didattico della Laurea in Tecnologie Alimentari della Scuola, ammettendo uno scostamento inferiore al 20%; eventuali SSD rappresentati da un numero di CFU inferiore a 4 non saranno considerati determinanti ai fini della coerenza della preparazione.
  5. Gli studenti a cui sono riconosciuti più di 60 CFU di debiti formativi non sono ammessi al Corso di Studio. Se i debiti sono compresi tra 27 e 60 CFU lo studente non è ugualmente ammesso al Corso di Studio, ma è invitato a recuperare il debito formativo mediante iscrizione a corsi singoli. Se il debito formativo è inferiore a 27 CFU lo studente è ammesso con riserva e l'iscrizione è confermata qualora il debito formativo sia recuperato entro la sessione di esami dell'aprile successivo all'anno di iscrizione.
  6. Ai sensi dell’art. 6, co. 2, del D.M. 270/04, oltre ai requisiti curriculari d’accesso di cui sopra, deve essere verificata l’adeguatezza della preparazione personale in ingresso. Tale verifica si ritiene superata con esito positivo se in sede di analisi degli studi pregressi risulti una votazione di almeno 90/110 per il titolo di studio che è stato considerato idoneo per i requisiti curriculari. Negli altri casi viene verificata, mediante colloquio, da una Commissione di almeno tre docenti nominata dal Consiglio di CdS, che esamina preventivamente i titoli didattici presentati dal singolo candidato.

 

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